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STATUTO



STATUTO

Statuto Pubblica Assistenza Pianoro copia conforme all’originale

ART. 1
E’ costituita una associazione denominata “PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO”
Associazione Volontaria di Soccorso, con sede in Pianoro (BO).
ART.2
L’associazione è un organismo aconfessionale, apartitico e fonda la propria struttura sui
principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.
ART.3
L’associazione è disciplinata da questo statuto, approvato dai soci, e da un regolamento
interno, redatto dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
ART.4
L’associazione ha per scopi fondamentali:
a) di prestare il servizio per il trasporto dei malati e feriti agli ospedali o in
qualsiasi altro luogo in cui l’infermo abbia bisogno di essere trasportato;
b) di approntare un pronto soccorso nel caso di infortunio o ferimento;
L’associazione si propone anche di:
c) organizzare iniziative e svolgere attività di Protezione Civile e tutela dell’ambiente;
d) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire
una migliore qualità della vita;
e) favorire e/o collaborare con enti pubblici e privati in interventi per l’assistenza
socio sanitaria e dell’handicap.
ART.5
Per il conseguimento dei suoi scopi l’associazione provvede:
- con le quote annue dei soci;
- con oblazioni, lasciti e donazioni fatti a suo favore;
- con contributi dei soci sostenitori;
- con gli eventuali proventi dei servizi effettuati;
- e ogni eventuale forma di autofinanziamento giudicata idonea.
ART.6
L’associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.
La bandiera è di drappo bianco, sul drappo è raffigurato lo stemma.
Lo stemma sociale è costituito da una croce a tre colori:
rosso, bianco e verde con al centro a sfondo bianco lo stemma di Pianoro.
Intorno la denominazione dell’Associazione. Il sigillo sociale imprime lo stemma.
ART. 7
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Statuto Pubblica Assistenza Pianoro copia conforme all’originale
L’Associazione rilascia ai soci una tessera di riconoscimento
approvata dal Consiglio Direttivo.
ART.8
Possono entrare a far parte dell’Associazione, senza alcuna distinzione e
limiti di età, di sesso, razza, idee, religione, nazionalità, tutti coloro che
intendano perseguire gli scopi sociali che facciano domanda di iscrizione.
Tutti i soci che anno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri
diritti statutari, hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di
essere eletti. Tutti i soci di età superiore a quattordici anni possono partecipare
alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare
in assemblea e di essere eletti.
ART.9
I soci si distinguono in:
1) Soci volontari effettivi;
2) Soci sostenitori;
3) Soci onorari;
4) Soci benemeriti.
ART.10
Il socio volontario effettivo è chi, compreso il valore umano e sociale dell’opera attiva per la
salute e il soccorso, mette a disposizione gratuitamente della collettività, tramite
l’Associazione una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli
organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito sociale nell’eseguire i
servizi e compiere quanto nell’ordine delle sue disponibilità viene richiesto per lo sviluppo
delle attività del corpo sociale e dello organico dei volontari. Al volontario effettivo viene
richiesta una piccola quota annuale stabilita dall’assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
ART.11
E’ socio sostenitore chi, non potendo prestare servizio attivo, effettivo, versa una
quota annua fissata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il socio sostenitore ha diritto di voto.
ART.12
Possono essere nominati dal Consiglio soci onorari coloro che si sono distinti
per particolari prestazioni in favore dell’Associazione.
ART.13
Possono essere nominati dal Consiglio soci benemeriti coloro che si sono distinti
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per spiccate benemerenze acquistate in seno all’Associazione.
ART.14
Il Consiglio Direttivo decide discrezionalmente entro tre mesi sulle domande
di ammissione dei soci volontari effettivi.
ART.15
I soci effettivi dopo l’ammissione devono essere iscritti nel libro dei soci, con
pagine numerate progressivamente, vidimato prima di essere messo in uso.
ART.16
Ogni socio volontario effettivo o sostenitore ha l’obbligo di versare la sua quota
annuale entro il termine fissato dal regolamento.
ART.17
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, inviando
al Consiglio una lettera di dimissioni.
ART.18
Si può perdere la qualità di socio a seguito delle decisioni discrezionali
del Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Disciplina per:
a) morosità nel pagamento della quota associativa;
b) mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
c) per qualsiasi fatto che, a giudizio insindacabile del Consiglio
Direttivo, sia pregiudizievole all’Associazione.
ART.19
Ogni socio volontario effettivo deve essere fisicamente idoneo a prestare servizio;
L’idoneità viene accertata mediante visita medica.
ART.20
Il socio non ha alcun diritto al riparto del patrimonio sociale, sia durante la vita
dell’Associazione sia in caso di suo scioglimento.
ART.21
I soci espulsi non possono essere riammessi per nessun motivo salvo che per espulsione
dovuta a morosità; in tal caso devono presentare nuova domanda di iscrizione.
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ART.22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
b) da capitali depositati presso istituti di credito;
c) da immobili;
d) da autoambulanze ed altri automezzi;
e) da mobili, materiale sanitario e oggetti di vario impiego.
Il capitale sociale non può essere erogato a fini
diversi da quelli per cui l’Associazione è istituita
ART.23
Il patrimonio sociale è di proprietà esclusivamente dell’Associazione.
ART.24
Al termine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo compila lo stato patrimoniale
e il conto economico dell’Associazione e ne rende conto ai soci. Almeno dieci giorni
prima di quello in cui ha luogo l’assemblea ordinaria devono essere depositati presso
la sede sociale ed estensibili ai soci stessi tutti i documenti contabili e il libro dei soci.
ART.25
Nel caso in cui vi sia differenza attiva tra entrate e uscite essa non può
essere ripartita fra i soci, ma deve essere destinata a riserva.
ART.26
Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Sindaci Revisori;
e) la Commissione Disciplina.
ART.27
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un
minimo di 5 a un massimo di 15 membri, i quali sono eletti tra i soci volontari secondo
le norme dei successivi articoli 42 e 51 e durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo,
appena eletto, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario,
il Cassiere ed il Coordinatore Amministrativo.
ART.28
Il Consiglio Direttivo è responsabile per quanto riguarda:
a) l’adempimento dei doveri inerenti al mandato;
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b) la legalità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
c) la piena osservanza dello statuto e del regolamento interno;
d) l’attuazione delle proposte approvate dall’Assemblea
generale dei soci.
ART.29
Il Consiglio Direttivo esercita con autorità la vigilanza su tutti i servizi che si
svolgono in seno all’Associazione. Delibera su tutti gli atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria, salvo il caso in cui gli atti debbano essere deliberati
dalla Assemblea dei soci.
ART.30
Il primo Consiglio deve presentare entro tre mesi dalla sua nomina alla approvazione
dell’Assemblea il regolamento interno che disciplina dettagliatamente tutto il
servizio che gli scopi dell’Associazione richiedono specificandone la forma,
la portata, i mezzi da impiegarsi.
ART.31
L adunanze del Consiglio Direttivo sono tenute ordinariamente ogni 30 giorni e
straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei consiglieri.
ART.32
Il consigliere che senza giustificato motivo manca a tre adunanze consecutive,
è considerato dimissionario di carica.
ART.33
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e
stipula in nome e per conto dell’Associazione contratti in ordine alle delibere
adottate dal Consiglio Direttivo dell’Assemblea, secondo le rispettive competenze
determinate in questo statuto. Il Presidente convoca e presiede le adunanze
del Consiglio Direttivo.
ART.34
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce
in caso di assenza o impedimento.
ART.35
Il Segretario del Consiglio è depositario del sigillo sociale; compila il ruolo dei soci; cura la
corrispondenza giornaliera; custodisce i documenti; redige i verbali del Consiglio Direttivo,
che dovranno essere trascritti su apposito libro con pagine numerate progressivamente
vidimato prima di essere messo in uso; firma unitamente al Presidente la corrispondenza e i
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verbali delle adunanze del Consiglio.
ART.36
Il coadiuvatore amministrativo: emette, a seguito delle
delibere del Consiglio, mandati di entrata e di uscita:
- compila i libri contabili;
- presenta il rendiconto di cui al precedente articolo 24;
- cura la tenuta degli inventari, dei mobili, immobili, degli automezzi
del materiale vario dell’Associazione.
ART.37
Il cassiere è depositario del patrimonio sociale. A lui pervengono le quote sociali e
qualunque altra somma che sia versata in favore dell’Associazione. Tiene un libro cassa e un
libro giornale e non può tenere presso di sé che la minima parte del capitale liquido. Questo
di regola deve essere versato presso gli Istituti di Credito in conto corrente portante il nome
dell’Associazione. Non riceve danaro e non paga senza regolare mandato. Ad ogni adunanza
del Consiglio presenta la situazione cassa.
ART.38
La Commissione Disciplina è composta da tre membri eletti dai soci, dura in carica due
anni, ha il compito di vagliare le domande di ammissione a socio, commina sospensioni,
propone al Consiglio Direttivo le espulsioni di cui ai precedenti articoli 14 e 18. I
componenti della Commissione Disciplina non possono ricoprire altre cariche sociali.
ART.39
I soci eleggono tre Sindaci Revisori estranei al Consiglio e senza vincoli di parentele
con essi, più due supplenti; essi restano in carica due anni e la loro carica è incompatibile
con qualsiasi altra carica sociale. I Sindaci Revisori verificano, almeno trimestralmente, la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa della Associazione. Verificano
altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprimono il parere su
quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Delle
proprie riunioni il collegio dei Sindaci Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere su
apposito libro.
ART.40
Per la validità delle sedute del Consiglio è sufficiente la presenza della metà più uno
dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà
più uno dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e
quando si tratti di votare sulle persone.
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ART.41
Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario.
ART.42
L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Essa si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta l’anno per approvare i
programmi generali di lavoro dell’Associazione e il bilancio. Si riunisce altresì
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci iscritti da non meno di
tre mesi. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche
verifiche nell’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che
interessino lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatta
a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale
da trascrivere in apposito libro verbale dell’assemblea. Le riunioni dell’assemblea sono
valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
ART.43
Le Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria ha
luogo uno alla volta all’anno in data da stabilirsi, ma non più tardi del 31 Marzo per :
a) discutere sul rendiconto finanziario di cui all’ART.24 ed approvare il bilancio
consuntivo chiuso al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello preventivo;
b) portare a conoscenza dei soci l’operato svolto durante l’anno precedente
dal Consiglio Direttivo;
c) discutere gli affari generali e in particolare inseriti nell’ordine del giorno;
d) nominare ogni due anni la Commissione Elettorale, i cui componenti non
possono essere eletti ad altre cariche;
e) approvare il regolamento generale dell’Associazione uniformandolo alla
natura partecipativa della stessa.
L’Assemblea straordinaria è convocata in conformità all’ART. 42 per:
a) deliberare sui problemi di particolare importanza ;
b) per prendere provvedimenti disciplinari non escluse le espulsioni, nei riguardi
di componenti il Direttivo che abbiano compiuto atti pregiudizievoli verso
l’Associazione, in seguito a proposta del Consiglio Direttivo.
ART.44
L’Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno dieci
giorni prima della data fissata, mediante invito personale scritto.
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.
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ART.45
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora
all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse
generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non soci
di prendere la parola.
ART.46
In apertura dei propri lavori l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario;
nomina quindi due scrutatori per le votazioni. Le deliberazioni si prendono per
alzata di mano o per appello nominale e, a richiesta della maggioranza e quando
si tratti di persone a scrutinio segreto. L’appello nominale deve essere richiesto
almeno da cinque soci.
ART.47
L’Assemblea delibera a maggioranza relativa di voti e le sue deliberazioni
sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.
ART.48
Per decisioni di carattere importante il Consiglio Direttivo può indurre
votazioni per referendum.
ART.49
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione Disciplina, e
dei Sindaci Revisori, hanno luogo ogni due anni e si svolgono non oltre un mese
dall’Assemblea Ordinaria nella quale è nominata la Commissione Elettorale.
ART.50
La Commissione Elettorale di cui all’ART.43 lettera (d) è formata da cinque membri.
In seno alla stessa viene nominato un Presidente e un Segretario. La Commissione è
autonoma nel compiere quanto necessario per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo,
dei Sindaci Revisori e della Commissione Disciplina. In particolare determina i giorni
delle votazioni, curando che tali ordini siano di regola due, uno dei quali festivo e altresì
determina il numero dei seggi in cui si raccolgono le votazioni e il loro orario di apertura
che in ogni caso non deve essere inferiore a complessive otto ore nei due giorni prescelti.
ART.51
La votazione per elezione alle cariche sociali avviene per scrutinio segreto;
ogni scheda stampata o manoscritta, previa bollatura, è firmata dal Presidente
o dal Segretario della Commissione Elettorale e consegnata al membro della
Commissione che depone nell’urna annotando il nome nell’elenco dei soci.
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ART.52
Terminate le operazioni di voto segreto cui partecipa ogni socio in regola con il
pagamento della quota sociale la Commissione Elettorale procede al conteggio delle
preferenze, compila il verbale dell’elezione, provvede quindi alla proclamazione degli
eletti al Consiglio, dei Sindaci, e della Commissione Disciplina e l’ordine dei candidati
non eletti con le relative preferenze.Il verbale è affisso nei locali dell’Associazione.
ART.53
Essere presenti e partecipare alle elezioni è un dovere dei soci. I soci assenti
alle votazioni senza un giustificato motivo, non possono ricoprire carica sociale.
ART.54
Le cariche sociali previste dallo statuto sono incompatibili fra loro.
ART.55
Quando per qualunque causa un Consigliere cessi di fare parte del Consiglio Direttivo,
il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo del mese dell’evento, convoca
il Consiglio stesso che provvede a sostituire il Consigliere cessato con il primo degli eletti.
ART.56
Lo scioglimento dell’Associazione può anche essere deliberato in Assemblea
straordinaria appositamente convocato con avviso mandato a tutti i soci in regola
con i pagamenti. L’Assemblea non è valida se non intervengono i due terzi dei soci
iscritti. La delibera è valida solo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.
ART.57
Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento non può essere ripartito fra
i soci, ma deve essere erogato a scopo di beneficenza al Comune di Pianoro o
all’ente Regionale o ad un ente morale nel modo e nei termini deliberati
nell’Assemblea straordinaria di cui all’ART. 56.
ART.58
Solo l’Assemblea straordinaria dei soci aventi diritto, può deliberare eventuali
modifiche allo statuto. Perchè l’Assemblea possa validamente deliberare deve
essere costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti e con il
voto favorevole dei due terzi dei soci presenti. Le modifiche predette non possono
concernere gli scopi dell’Associazione e non possono mai essere cambiati nello spirito
ne nella forma, gli articoli 2, 23, 56, 57.
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Statuto Pubblica Assistenza Pianoro copia conforme all’originale
ART.59
Copia dello statuto e del regolamento interno deve restare affissa nella Sede Sociale.
ART.60
Ogni socio ha diritto a una copia dello statuto dell’Associazione.
ART.61
L’Associazione fa parte della Federazione Nazionale delle
Associazioni di Pubblica Assistenza, ne rispetta lo statuto
e il regolamento e segue gli orientamenti che da questo
organo vengono stabiliti.



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